Hai cambiato compagnia energetica e hai ricevuto la bolletta dal nuovo fornitore. L’importo è più elevato del solito e tra le altre spese trovi scritto “corrispettivo CMOR”?

Il CMOR corrisponde ad una somma di denaro che viene addebitata al cliente dal vecchio fornitore, successivamente ad una pratica di switch (cambio fornitore).

Lo scopo di questa forma di corrispettivo è quello di dare la possibilità al fornitore precedente di tutelarsi in caso di mancati pagamenti poiché, una volta avvenuto lo switch, quest’ultimo non avrà più la possibilità di interrompere la fornitura luce e/o gas al cliente moroso.

Tale corrispettivo è stato introdotto dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG, oggi ARERA) con la delibera ARG/elt 219/10. L’AEEG ha quindi introdotto un meccanismo secondo il quale, in ultima analisi, il credito del vecchio fornitore viene “girato” forfettariamente sulla fattura del nuovo fornitore, sotto la dicitura “corrispettivo CMOR”. A questo punto, il cliente non può fare altro che saldare il debito, pena il rischio del distacco della fornitura.

Il C-Mor è sempre dovuto dall’utente?

Può verificarsi, ad esempio, il caso in cui viene notificata una bolletta contenente la voce di spesa relativa al corrispettivo CMOR ma il cliente ha già saldato il suo debito. Oppure, la cifra richiesta risulta eccessiva o incongrua rispetto ai parametri previsti. O, magari, la stessa bolletta è conseguenza di un falso contratto stipulato.

In questi ed altri casi è necessario fare un reclamo per un CMOR illegittimo.

Il Corrispettivo Morisita però è un sistema indennitario illegittimo, a stabilirlo fu il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia con sentenza del 14/3/2013 il TAR Lombardia ha annullato la Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas 30 novembre 2010 ARG/ELT n.219/10, che ha introdotto il c.d. “Sistema Indennitario”.

Il TAR, come dicevamo, ha annullato questa delibera argomentando che “non sussiste alcuna norma che attribuisca “al regolatore (AEEG ora ARERA) il potere di incidere sull’oggetto e sugli effetti del contratto di fornitura”. Non è quindi più possibile per i venditori uscenti chiedere il pagamento delle morosità nelle fatture del venditore entrante.

Tutti i venditori, ed ARERA in primis hanno boicottato questa sentenza L’Autorità per l’Energia infatti ha deciso di ricorrere al Consiglio di Stato,  dopo che il Tar Lombardia ha annullato le disposizioni istitutive, varate proprio Aeeg, per il Sistema Indennitario sulla complessa procedura prevista di contestazione delle morosità, sulle modalità di annullamento e sospensione delle richieste di indennizzo e sui rischi per l’utente in caso di attivazione di forniture abusive.

Claudio Greggio portavoce di Micu3000 difende la sentenza del TAR e si scaglia contro l’ARERA: “i consumatori già pagano alle aziende per il rischio morosità 4,7 euro/anno, la questione riguarda in primis la P.A. e le PMI e solo per il 10% i clienti domestici. L’Autorità restituisca gli importi illegittimamente richiesti ad oggi dagli operatori e modifichi il provvedimento senza esporre gli utenti ad ulteriori addebiti ed ulteriori spese”. – Continua: “Questa norma così come reintrodotta, serve solo a proteggere le aziende, ormai è risaputo che in Italia le varie Autorità Garanti proteggono sono solo a protezione degli operatori e non proteggono il consumatore e l’utente”.

Di admin

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