L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un organismo che rientra nei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), e si occupa di dirimere le liti fra consumatori, banche e finanziarie relativamente a operazioni e servizi bancari o finanziari.

Un consumatore può ricorrere all’ABF, solo dopo aver presentato un reclamo alla banca e, trascorsi 60 giorni, non ha ricevuto alcuna risposta o una risposta insoddisfacente. Il consumatore può presentare ricorso entro un massimo di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo.

L’Arbitro Bancario Finanziario trasmette il ricorso alla banca o finanziaria, che dovrà rispondere con le proprie controdeduzioni entro 30 giorni, al termine dei quali il consumatore ha 25 giorni di tempo per ribattere. A questo punto, l’ABF comunica alle parti la chiusura del fascicolo. A partire da questa data, l’ABF ha 90 giorni di tempo per pronunciarsi sull’esito della lite. È comunque sempre possibile opporsi alla pronuncia, rivolgendosi al tribunale ordinario.

Dal primo ottobre cambiano le norme, ecco quindi come funzionerà L’Arbitro Bancario Finanziario in seguito alle Disposizioni emanate dalla Banca d’Italia il 12 agosto scorso.

  • aumento del valore delle controversie di cui si potrà occupare l’ABF: da 100.000 a 200.000 euro
  • i contenziosi non devono riguardare vicende accadute più di 6 anni prima dalla data di presentazione del ricorso.

Pubblichiamo il nuovo Regolamento per il funzionamento dell’organo decidente e la nuova tabella dei compensi per i componenti dei Collegi ed il link per collegarsi al sito dell’Arbitro Bancario Finaziario.

Di admin

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