La banca è tenuta a fornire, a tutti gli eredi, tutte le informazioni attinenti ai rapporti bancari e alle operazioni sul conto corrente e/o sul conto titoli eseguite dal defunto quando ancora era in vita.

Non osta che il conto sia cointestato a un’altra persona anch’essa erede e non possono essere frapposti limiti di privacy o ostacoli come la necessità del consenso di tutti gli eredi o del cointestatario del conto corrente.

A stabilirlo è non solo la Cassazione ma anche L’Arbitro Bancario Finanziario di Milano su consultazione del Testo Unico Bancario, infatti la semplice cointestazione del conto corrente in favore di un parente, quando il denaro è di proprietà di uno solo dei due (ad esempio, la pensione della madre), non costituisce, in favore dell’altro, una donazione della metà delle somme, ma deve presumersi che sia un’operazione finalizzata alla migliore gestione del conto (come potrebbe capitare nel caso in cui l’intestatario sia una persona anziana e non deambulante).

Inoltre, il testo unico bancario stabilisce testualmente: «Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione».

Di admin

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