La protesta di un utente che si è ritrovato in bolletta un addebito extra di 53,05 euro sotto la voce “per conguagli recuperi tariffari 2009-2011” ha fatto innescare un meccanismo legale che senza dubbio mettera non poco sobbuglio all’interno delle società di servizi che sull’ombra della delibera dell’allora Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico-AEEGSI 643/2013/R/idr, acconsentiva il conguaglio retroattivo regolatore in bolletta.

La Corte di Cassazione però ha detto no. Con l’ordinanza n. 17959/2021, la Cassazione ha accolto la protesta di un cittadino che si era ritrovato in bolletta un addebito extra di 53,05 euro sotto la voce “per conguagli recuperi tariffari 2009-2011”.

Più chiaro di così: in una parola, illegittimo. Come riportato da lo StudioCataldi, anche in appello il Tribunale di La Spezia ha confermato le ragioni del cittadino ritenendo che “la modalità di recupero per compensare i mancati ricavi di anni pregressi fosse in palese contrasto con il principio di irretroattività delle tariffe vigente in materia, facendo illegittimamente retroagire gli effetti della Delibera del 2014″.

Dal canto suo la società di vendita ha fatto ricorso ponendo la delibera dell’ARERA come prova a suo favore, ma questa essendo un atto amministrativo, non può: “porsi in contrasto con la legge e nello specifico con l’art. 11 delle Preleggi, che dispone il principio di irretroattività della legge”.

Nonostante sia stata vinta la causa di un singolo cittadino, l’importanza della sentenza della Suprema Corte è che la decisione ha comunque una valenza nazionale perché rileva come nessun atto amministrativo delle Autorità garanti come quella per l’energia elettrica, ilgas e il servizio idrico, può avere effetto retroattivo: di conseguenza, qualsiasi richiesta che viene dichiarata e è da ritenersi illegittima.

Di admin

Lascia un commento

Cosa ti sei perso

Bolletta pazza? Una su due contiene irregolarità. Controlla online le tue bollette con il nostro servizio.

X